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08/03/2022 08:30
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Superamento delle barriere architettoniche: obblighi di legge e rimedi
Provate a immaginare quanti e quali spostamenti compiete ogni giorno, anche all’interno della vostra abitazione. Andate in bagno, scendete e salite le scale, attraversate la strada, salite sul bus, entrate in banca o sul posto di lavoro, andate al ristorante e via dicendo. Ora, ripensando a tutti quei movimenti, provate a chiedervi quanti di questi potreste ancora fare se aveste una disabilità motoria o visiva o uditiva. La risposta più probabile è: pochi e con difficoltà. Questo perché la nostra società è piena di barriere architettoniche. Barriere architettoniche per le quali è importante prevedere obblighi di legge che impongano il superamento, magari illustrando anche i rimedi più opportuni. Vediamoli insieme.
La definizione di barriera architettonica
In generale si può affermare che barriera architettonica è l’elemento costruttivo che impedisce, limita o rende difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente per le persone con limitata capacità motoria. La legge, nel DM 236/89, dà una definizione tecnica:
gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Ecco quindi che risulta chiaro come l’espressione “barriera architettonica”assume un significato differente a seconda della persona che si ritrova ad affrontarla. Pertanto, anche gli accorgimenti devono essere differenti.
Cosa fare per il superamento delle barriere architettoniche?
Il superamento delle barriere architettoniche avviene laddove si rimuovano quegli ostacoli spaziali che impediscono la piena fruizione dei luoghi alle persone con disabilità motoria o sensoriale o che, per ragioni d’età o temporanee, si ritrovino a muoversi con delle limitazioni.
Per ottenere il pieno superamento delle barriere, bisogna agire in tre direzioni: accessibilità, visitabilità e adattabilità.
Accessibilità
L’accessibilità consiste nella possibilità di fruire nell'immediato dello spazio costruito. Pertanto è richiesta la totale accessibilità sia negli spazi esterni e sia nelle parti comuni. Inoltre, devono essere accessibili almeno il 5% degli edifici costruiti mediante attività edilizia sovvenzionata e gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive.
Visitabilità
Si richiede poi la visitabilità, ossia “un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”, con le seguenti precisazioni:
negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;
nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;
nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità;
negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
Adattabilità
L’adattabilità è un concetto più complesso che fa riferimento al futuro. Il testo legislativo ne dà infatti la seguente definizione:
“La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita”.
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