In Italia la legge di riferimento per l’Accessibilità digitale è la Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (Legge Stanca). Nel 2018, con il Decreto legislativo n. 106 che modifica ed aggiorna la Legge n.4/2004, l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2102, rivolta a migliorare l’accessibilità dei siti web e delle app mobili nel settore pubblico di ciascun Stato Membro.
La cd. Legge Stanca ha l’obiettivo di riconoscere e tutelare il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti d’informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
Con questa normativa, modificata ulteriormente nella seconda metà del 2020, viene tutelato e garantito alle persone con disabilità il diritto di accesso:
Nella più recente formulazione, tale legge si applica in varie categorie, fra cui:
Nel 2018, con il Decreto legislativo n. 106 che modifica ed aggiorna la Legge n.4/2004, l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2102, rivolta a migliorare l’accessibilità dei siti web e delle app mobili nel settore pubblico di ciascun Stato Membro.
Questo implica che, in linea di massima, la Legge Stanca e i suoi aggiornamenti fanno riferimento alle linee guida Europee ed internazionali per quanto riguarda l’accessibilità web.
In Italia il rispetto delle regolazioni implementate dalla Legge Stanca è coordinato e monitorato dall’AgID.
L’Agenzia per l’Italia Digitale è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica.
Chi ha un sito è responsabile per lo stato di accessibilità dello stesso.
L’art. 9 della Legge Stanca, rubricato “Responsabilità” prevede che l’inosservanza delle disposizioni da parte dei Soggetti Erogatori Pubblici è rilevante “ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare… ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.” (Art. 9 co. 1)
La norma continua statuendo altresì, con riferimento ai Soggetti Erogatori Privati che l’inosservanza delle predette disposizioni viene accertata e sanzionata dall’AgID (fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire personalmente).
In Italia, le imprese ed amministrazioni devono rispettare quanto indicato dalle linee guida formulate dall’AgID.
Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle applicazioni mobili limitatamente ai siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue: