Legge Stanca

In Italia la legge di riferimento per l’Accessibilità digitale è la Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (Legge Stanca). Nel 2018, con il Decreto legislativo n. 106 che modifica ed aggiorna la Legge n.4/2004, l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2102, rivolta a migliorare l’accessibilità dei siti web e delle app mobili nel settore pubblico di ciascun Stato Membro.

definizione

Che cos’è la Legge Stanca?

La cd. Legge Stanca ha l’obiettivo di riconoscere e tutelare il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti d’informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

Con questa normativa, modificata ulteriormente nella seconda metà del 2020, viene tutelato e garantito alle persone con disabilità il diritto di accesso:

  1. ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e di determinate categorie di soggetti privati
  2. alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi
  3. alle tecnologie di informazione e comunicazione in rete
  4. ai servizi di pubblica utilità.
destinatari

A chi si rivolge?

Nella più recente formulazione, tale legge si applica in varie categorie, fra cui:

  • Aziende di Telecomunicazione
  • Aziende appaltatrici di servizi informatici
  • Organismi di diritto pubblico
  • Tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri Servizi tramite sistemi informativi o internet
  • Grandi aziende (con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro)
  • Pubbliche Amministrazioni
  • Enti Pubblici economici
  • Aziende Private Concessionarie di Servizi Pubblici
  • Aziende Municipalizzate Regionali
  • Enti di Assistenza e di Riabilitazione Pubblici
  • Aziende di Trasporto
normativa ue

Legge Stanca e normativa UE

Nel 2018, con il Decreto legislativo n. 106 che modifica ed aggiorna la Legge n.4/2004, l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2102, rivolta a migliorare l’accessibilità dei siti web e delle app mobili nel settore pubblico di ciascun Stato Membro.
Questo implica che, in linea di massima, la Legge Stanca e i suoi aggiornamenti fanno riferimento alle linee guida Europee ed internazionali per quanto riguarda l’accessibilità web.

Una delle novità di maggior rilievo per le amministrazioni riguarda l’obbligo di pubblicazione, entro il 23 settembre 2020, della Dichiarazione di accessibilità.

AGID

Che cos’è l’AgiD?

In Italia il rispetto delle regolazioni implementate dalla Legge Stanca è coordinato e monitorato dall’AgID.

L’Agenzia per l’Italia Digitale è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo l’innovazione e la crescita economica.

RESPONSABILITà

La responsabilità secondo la legge

Chi ha un sito è responsabile per lo stato di accessibilità dello stesso.

“Responsabilità”:

L’art. 9 della Legge Stanca, rubricato “Responsabilità” prevede che l’inosservanza delle disposizioni da parte dei Soggetti Erogatori Pubblici è rilevante “ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare… ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.” (Art. 9 co. 1)

La norma continua statuendo altresì, con riferimento ai Soggetti Erogatori Privati che l’inosservanza delle predette disposizioni viene accertata e sanzionata dall’AgID (fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire personalmente).

STANDARD

Le linee guida AgiD

In Italia, le imprese ed amministrazioni devono rispettare quanto indicato dalle linee guida formulate dall’AgID.

  1. Le Linee Guida hanno lo scopo di adempiere a quanto definito dall’art 11 della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4, l’AgID descrive i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici
  2. Fanno riferimento alle Direttive e Decisioni Europee sull’Accessibilità
  3. Fanno riferimento alle WCAG 2.1

Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle applicazioni mobili limitatamente ai siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue:

  1. ai siti web non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a decorrere dal 23 settembre 2019;
  2. ai siti web non contemplati dalla lettera a): a decorrere dal 23 settembre 2020;
  3. alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021.

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