La disabilità è tutelata dalla Costituzione? La domanda potrebbe sorgere spontanea, soprattutto considerando l’attenzione di cui gode il tema nel nostro Paese. In Italia, infatti, nonostante la tanta retorica, l’accessibilità rimane spesso un miraggio. I centri storici delle città sono inaccessibili, i siti web anche, e molte persone mettono in atto comportamenti abilisti. Com’è possibile tutto ciò, se c’è una tutela costituzionale dei diritti delle persone con disabilità? Vediamo quindi cosa prevede la Costituzione italiana sulla disabilità.
Gli articoli della Costituzione sulla disabilità sono moltissimi. Alcuni ne trattano più direttamente, altri invece in maniera indiretta, ma risulta chiaro il riferimento ai diritti delle persone con disabilità.
L’articolo 2 della Costituzione recita:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Il diritto a una vita piena e senza limitazioni è sicuramente uno dei diritti inviolabili dell’uomo. Va garantito sia in forma individuale sia in forma sociale, consentendo alle persone con disabilità di inserirsi nella società.
L’articolo 3 della Costituzione introduce il principio di uguaglianza, con le seguenti parole:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Il primo comma riguarda l’uguaglianza formale: non possono essere disposti dei provvedimenti che indichino dei trattamenti diversi fra cittadin*, senza che vi sia un giustificato motivo e che la diversità di trattamento sia proporzionata a tale motivo.
Il secondo comma introduce invece l’uguaglianza sostanziale, che prevede che lo Stato si attivi per rendere effettiva l’uguaglianza. Sono quindi necessari investimenti per far sì che le persone con disabilità abbiano concretamente le stesse possibilità del resto della popolazione.
Secondo l’articolo 4 della Costituzione,
“la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
Le persone con disabilità hanno quindi diritto al lavoro: per promuoverlo, esistono le assunzioni obbligatorie dei disabili, di cui abbiamo trattato in questo articolo.
Secondo questa disposizione, è dovere dello Stato italiano promuovere la ricerca scientifica. Com’è evidente, questo aspetto consente di rimuovere limiti importanti che toccano la vita delle persone con disabilità. Grazie al progresso scientifico, cadono numerose barriere. Si pensi all’accessibilità web, poco considerata fino a qualche tempo fa, e oggi possibile con pochi click grazie a strumenti come AccessiWay: clicca qui per scoprire come funziona!
Il celeberrimo articolo 11 indica che “l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Com’è noto, la guerra provoca delle disabilità in moltissime persone, sia al fronte sia fra i civili. Questo problema si è posto sin dalla prima guerra mondiale, quando emerse la questione degli shell-shocked, passando poi ai tempi moderni, con le mine antiuomo e le mutilazioni che generano.
Oltre ai primi dodici articoli, che indicano i princìpi fondamentali, dei riferimenti alla disabilità sono rinvenibili anche nel resto della Costituzione. Vediamo cosa indica la Costituzione sulla disabilità.
L’articolo 32 introduce il diritto alla salute, con le seguenti parole:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Questo principio, da leggere in combinato disposto con l’articolo 3, garantisce sostegno economico a chi, per ragioni di necessità, debba sottoporsi a un carico di cure maggiore rispetto al resto della popolazione.
Il testo dell’articolo 38 recita:
“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera”.
Seppur con un lessico decisamente antiquato, i princìpi che risultano da questo articolo sono fondamentali. Innanzitutto si rinviene il diritto al mantenimento, qualora non si sia in grado di provvedervi autonomamente. Inoltre, dato che l’istruzione e il lavoro sono elementi necessari per l’autorealizzazione, rientrano fra i diritti anche per le persone con disabilità, che vanno aiutate qualora non vi riescano da sole