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Legge Stanca: storia, riforme e testo aggiornato

La Legge Stanca è stata una delle disposizioni più importanti mai inserite nel nostro ordinamento. In un mondo che mira a un’inclusività sempre maggiore, infatti, diventa essenziale estendere l’accessibilità a tutti quando si naviga su internet. Ecco perché diventa fondamentale la Legge Stanca e le sue disposizioni in materia di disabilità e siti web. Vediamo quindi insieme la storia della Legge Stanca, le riforme e il testo aggiornato.

Legge Stanca: la storia e le origini

La Legge Stanca prende il suo nome da Lucio Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie nel secondo Governo Berlusconi. Si trattò del governo più longevo della storia della Repubblica, dato che durò dal giugno 2001 all’aprile 2005. Va tuttavia precisato che la legge Stanca fu il frutto di numerose proposte, anche dall’opposizione e anche dalla legislatura precedente.

Il vero nome della legge è la n.4 del 9 gennaio 2004, recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”. Fu approvata all’unanimità dal Parlamento, e divenne efficace a seguito di:

  • Decreto Attuativo del Presidente della Repubblica del 1º marzo 2005, n. 75;
  • Decreto Ministeriale dell'8 luglio 2005, dal titolo “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici” che stabilisce le linee guida in materia di requisiti tecnici e metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet, nonché dei programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. Importante in questo decreto è l’allegato A, dal titolo “Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet”;

Fu poi riformata nel 2008, con il Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 dal titolo “Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”, e nel 2013, con il decreto del 20 marzo 2013 che aggiorna l'allegato A contenente i criteri e i metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità.

I soggetti che devono rispettare la Legge Stanca

L’articolo 3 della legge n.4 del 9 gennaio 2004, recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, indica il campo di applicazione soggettivo: i siti web di enti pubblici o di interesse pubblico.

Stando alla disposizione, infatti, la Legge Stanca si applica a:

  • Pubbliche amministrazioni;
  • Enti pubblici economici;
  • Aziende private concessionarie di servizi pubblici;
  • Enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
  • Aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
  • Aziende municipalizzate regionali;
  • Aziende appaltatrici di servizi informatici.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa:

“Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili”.

Cosa sono accessibilità e tecnologie assistive

L’art. 2 della Legge Stanca ci offre una definizione di accessibilità:

“la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.

Nel caso in cui vogliate approfondire e scoprire nei dettagli cosa sia l’accessibilità e come si può rendere un sito web accessibile, leggete questo articolo.

Al tempo stesso, la lettera b dello stesso comma ci propone una definizione di tecnologie assistive:

“gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici”.

Se vuoi scoprire come AccessiWay può rendere un sistema informatico accessibile, leggi questo articolo.

Legge Stanca: riforme e testo aggiornato

In materia di accessibilità web è essenziale restare al passo con i tempi. Ecco perché le riforme e gli aggiornamenti della Legge Stanca sono essenziali. L’art. 12 della legge dispone:

“Il decreto di cui all’articolo 11 [requisiti tecnici e modalità di verifica] è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute”.

Va tuttavia precisato come, nella pratica, la ricezione delle modifiche sia stata tutt’altro che tempestiva. Nel caso delle WCAG 2.0, pubblicate nel 2008, abbiamo dovuto aspettare cinque anni per vedere il testo recepito.

Un'altra importante riforma della Legge Stanca è arrivata nel 2020, con il Decreto Semplificazioni, che ha recepito la direttiva europea 2019/882 in materia di accessibilità dei siti web di imprese private. Per saperne di più, leggi questo articolo.

L'ultima modifica rilevante alla Legge Stanca dipenderà dal decreto legislativo, di prossima pubblicazione. Per ora, stante lo schema di decreto legislativo approvato dalle commissioni parlamentari, si sa che la ricezione della direttiva europea 2019/882 (European Accessibility Act), che dovrà avvenire entro giugno 2022, sarà fedele al testo originario. La principale novità della direttiva riguarda l'applicabilità delle misure in materia di accessibilità web anche alle imprese private. Per gli approfondimenti, si rinvia all'articolo specifico sulla direttiva.

L’effettiva applicazione della Legge Stanca

Pur essendo stata una riforma all’avanguardia in ambito europeo, la Legge Stanca è rimasta a lungo disattesa nella pratica. Le disposizioni in materia di accessibilità sul web sono infatti applicate in materia eccessivamente eterogenea e spesso non sono periodicamente aggiornate.

In tal senso, misure come la dichiarazione di accessibilità AGID - di cui abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo -, da presentare a partire dal 2019, a seguito della direttiva europea 2016/2102, possono aiutare per “costringere” le amministrazioni a restare al passo con l’evoluzione tecnologica.

In materia di sanzioni, l’art. 9 della Legge Stanca recita:

“L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti”.

Va detto però che questa norma è rimasta a lungo disattesa, così come la previsione di nullità relativa dei contratti conclusi con amministrazioni i cui siti web sono inaccessibili.

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