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European Accessibility Act (EAA): cos'è la direttiva UE per le persone con disabilità

Con il nome European Accessibility Act (Atto Europea sull’Accessibilità, anche detto EAA) si fa riferimento alla direttiva 2019/882, emanata dall’Unione Europea il 17 aprile 2019, “sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”. Si tratta di una disposizione essenziale, in quanto mira a rendere accessibili i siti web delle imprese private. L’EAA segue la direttiva 2016/2102, che aveva imposto l’accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese di interesse pubblico. Vediamo quindi insieme cos’è lo European Accessibility Act e come questa disposizione garantirà l’accessibilità web alle persone con disabilità.

Cos’è una direttiva europea

Prima di entrare nei dettagli riguardo all’EAA, è utile fare un breve approfondimento su come funzioni l’ordinamento dell’Unione Europea e su cosa sia una direttiva.

Una direttiva è una disposizione dell’Unione mediante la quale si stabilisce un obiettivo che gli Stati membri devono raggiungere in un certo lasso di tempo, al fine di evitare sanzioni. L'obiettivo di una direttiva è armonizzare il diritto di tutti gli Stati membri. Viene approvata con il seguente procedimento:

  1. Proposta della Commissione europea;
  2. Analisi del progetto da parte dei parlamenti nazionali;
  3. Parere del Comitato economico e sociale europeo.

È diversa dal regolamento perché non è direttamente efficace in uno Stato. Infatti, ha bisogno di un atto interno (una legge o un atto amministrativo) per produrre qualsiasi conseguenza sulla legge dello Stato membro.

Cos’è lo European Accessibility Act (EAA)

Come detto prima, lo European Accessibility Act, noto come direttiva 2019/882, è stato pubblicato il 17 aprile 2019, col titolo “sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”. Come risulta dalle disposizioni introduttive, la direttiva mira a rendere il mercato europeo accessibile, “eliminando e prevenendo gli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili derivanti dall’eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri. Ciò aumenterebbe la disponibilità di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno e migliorerebbe l’accessibilità delle pertinenti informazioni”.

Il testo precisa poi:

“La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata e il numero di persone con disabilità dovrebbe, secondo le previsioni, aumentare in modo significativo. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e facilita la vita indipendente delle persone con disabilità”.

L’obiettivo della disposizione è quindi rendere universali le WCAG, ossia le linee guida in materia di accessibilità web del World Wide Web Consortium (W3C).

Una tastiera con il tasto "accessibility  verde

Ambito di applicazione dello European Accessibility Act

L’articolo 2 della direttiva 2019/882 (EAA) ci indica l’ambito di applicazione oggettivo della normativa in questione. Nel dettaglio, divide tra prodotti e servizi, fissando per entrambi una data a partire dalla quale è richiesta l’accessibilità.

In particolare, la direttiva si applica ai seguenti prodotti, se immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025:

  1. sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;
  2. i terminali self-service seguenti:

i) terminali di pagamento;

ii) i terminali self-service seguenti destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dalla presente direttiva:

  •  sportelli automatici;
  •  macchine per l’emissione di biglietti;
  •  terminali per il check-in;
  •  terminali self-service interattivi destinati alla fornitura di informazioni, a eccezione dei terminali installati come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile;
  1. apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
  2. apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi; e
  3. lettori di libri elettronici (e-reader).

La direttiva si applica inoltre ai seguenti servizi, sempre se forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025:

  1. servizi di comunicazione elettronica, a eccezione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
  2. servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
  3. gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ad eccezione dei servizi di trasporto urbani, extraurbani, e regionali, per i quali si applicano solo gli elementi di cui al punto v):

i) siti web;

ii) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;

iii) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;

iv) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell’Unione; e

v) terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione, a eccezione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;

  1. servizi bancari per consumatori;
  2. libri elettronici (e-book) e software dedicati; e
  3. servizi di commercio elettronico.

Rientra inoltre nell’ambito di applicazione oggettiva della direttiva la “raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112»”.

Sono invece esclusi dall’applicazione della direttiva i contenuti di applicazioni e siti web presenti in quest’elenco:

  1. media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 28 giugno 2025;
  2. formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025;
  3. carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;
  4. contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall’operatore economico interessato né sottoposti al suo controllo;
  5. contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.
Una mappa dell'Unione Europea con un lucchetto sopra

Soggetti cui è rivolto l’EAA

Sono sottoposti all’applicazione della direttiva 2019/882, nota come European Accessibility Act, i cc.dd. “operatori economici”. Per comprenderne il significato, bisogna guardare alla definizione contenuta nell’articolo 3 della stessa disposizione:

“Il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore o il fornitore di servizi”.

Vi sono però delle eccezioni, come le microimprese, che sono escluse dall’obbligo di rispettare la direttiva. Si intende con questo termine le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. Per loro sono previsti degli strumenti di sostegno e delle linee guida volte a favorire l’applicazione delle norme in materia di accessibilità. Tali misure sono disposte dagli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali interessate.

Per quanto riguarda le PMI (piccole-medie imprese), ossia quelle che “occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro, ma che non comprende le microimprese”, vi sono disposizioni diverse. A loro si applica il principio dell’onere sproporzionato: sono quindi esentate dal disporre quelle misure che comporterebbero loro uno sforzo - economico o di risorse - eccessivo rispetto alle dimensioni e agli scopi dell’impresa.

Termini per l’applicazione dello European Accessibility Act

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Entro il 28 giugno 2022, gli Stati membri devono adottare le misure - legislative o amministrative - necessarie per il recepimento della direttiva 2019/882 nell’ordinamento interno, comunicando immediatamente il testo delle disposizioni in questione alla Commissione Europea.

Le misure saranno poi effettiva dal 28 giugno 2025, salvo termine anteriore disposto dagli stessi Stati, o in caso di deroga, decisa sempre dagli stessi Stati, con un limite massimo del 28 giugno 2027.

Per restare aggiornati, “entro il 28 giugno 2030 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull’applicazione della presente direttiva”.

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