Le assunzioni obbligatorie dei disabili nascono nel 1999, con la legge n. 68, “norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Come dice il primo articolo, “la presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.
Le assunzioni obbligatorie dei disabili nascono per fini di solidarietà sociale. Questo principio si ritrova nell’articolo 2 della Costituzione:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.A questo si aggiunge il centrale principio dell’uguaglianza sostanziale, garantita dall’art. 3 comma 2 della Costituzione:
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.Va poi sottolineato il diritto al lavoro ex artt. 4, che prevede la necessità di riconoscere “a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, e 38, che afferma che “gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”.
L’articolo citato descrive l’ambito soggettivo, con la legge che si applica:
Il decreto legislativo 151/2015 fissa dei requisiti numerici che danno origine all’obbligo di assunzione di lavoratori diversamente abili. Le assunzioni avvengono in maniera proporzionale al numero di dipendenti:
Il datore deve avanzare richiesta agli uffici competenti entro 60 giorni dal sorgere dell’obbligo. Si mira a incentivare una collaborazione del datore di lavoro, con “l’istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilità da lavoro”. A questo si aggiunge il prospetto informativo, che il datore di lavoro deve realizzare ogni anno: indica i disabili occupati e le relative mansioni, nonché i posti disponibili.
Il disabile, a parità di mansioni e inquadramento, va equiparato, dal punto di vista di diritti e retribuzione, a qualsiasi lavoratore comparabile. Il datore non può chiedere al disabile una prestazione incompatibile con le sue minorazioni, accertate con certificato medico. In caso di temporanea incompatibilità del lavoratore diversamente abile con le sue mansioni, ha diritto alla sospensione del rapporto di lavoro, che non viene quindi risolto.Il licenziamento del lavoratore per via di un aggravio delle sue condizioni di salute è possibile solo laddove si accerti la definitiva impossibilità di un suo reinserimento.